Blog
Home
Borgo Castè
Milan
Contacts
5 min read
Varie,
Easy Hosting
Il Decreto Anticipi, convertito nella legge n. 191 del 15.12.2023, nell'articolo 13 ter, ha introdotto nuovi obblighi per le unità immobiliari oggetto di locazione turistica o destinatale alle locazioni brevi, nonché alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Poiché il mancato adeguamento alle nuove normative prevede sanzioni pecuniarie elevate, in qualità di host e Presidente di “CastèVive!”, Associazione finalizzata alla promozione e alla tutela del borgo storico Castè in provincia della Spezia, ho voluto organizzare un incontro, in collaborazione con il Comune di Riccò del Golfo di Spezia, per aiutare gli host a comprendere a fondo le nuove disposizioni. Castè è infatti un borgo che si è salvato dall’abbandono grazie ad un progetto basato sul turismo, sull’arte e sulla tutela del territorio. Nel piccolissimo borgo sono presenti 9 strutture turistiche, per lo più gestite in forma non imprenditoriale, a fronte di una trentina di abitanti; è chiaro quindi l’importanza del contributo delle attività turistiche alla sopravvivenza del borgo. La notevole quantità di operatori del settore presenti all’incontro, i cui relatori erano l’Assessore al Turismo e Vicesindaco di Riccò del Golfo Alberto Loi e Silvano Pane responsabile della ditta “ T.A.S.I Sistemi Antincendio – La Spezia”, e la varietà di domande formulate, ha reso evidente che i dubbi sull’applicazione di questo decreto sono ancora moltissimi. Ho scritto quindi questo articolo per chiarire gli aspetti fondamentali di questa nuova normativa voluta dal Ministero del Turismo. La maggior parte degli articoli che pubblico sul mio blog sono destinati ai turisti , questo è dedicato prevalentemente agli operatori ma può essere anche utile per un viaggiatore sapere se la struttura in cui soggiorna rispetta le normative fiscali ed in materia di sicurezza.
Andiamo quindi a scoprire l'articolo 13 ter. della Legge 191 del 15-12-2023, cominciando dal definire
Chi sono i destinatari di queste disposizioni ?
– I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
– i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
– i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi.
Quindi tutte le strutture turistico ricettive, indipendentemente che esercitino l’attività in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, che siano catalogate come alberghiere o extralberghiere, devono adeguarsi alle nuove disposizioni.
La prima novità introdotta dalla Legge 191 è il
Cosa è il CIN?
Un codice che identifica a livello nazionale ed in modo univoco tutte le strutture e gli immobili destinati agli affitti brevi.
Da Quando?
Come pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il 22/10/2024, il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN è fissato alla data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma.
Come Ottenere il Cin?
Per ottenere il codice il titolare, o gestore accreditato della struttura ricettiva, dovrà collegarsi alla Banca Dati Strutture Ricettive del Ministero del Turismo BDSR (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/), giunti nella Home Page basterà cliccare su “ OTTIENI CIN” e seguire la procedura guidata. Per l’ottenimento del codice bisognerà inserire i dati catastali dell’immobile e, per chi non è in possesso del Codice Regionale, altri dati relativi alla struttura come ad esempio il numero di posti letto. L’accesso è consentito tramite SPID. Dopo la registrazione si riceverà il codice tramite posta elettronica.
Obblighi di esposizione del CIN
Una volta ricevuto il codice ed entro il 1 gennaio 25, decorrerà l’obbligo di esposizione. Riporto testualmente il testo del decreto: “… Il Titolare della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici“. Consiglio quindi, nel caso abbiate dubbi sull'esposizione, di consultarvi con l’amministratore di condominio o, in caso di villa o abitazione singola, con il Comune. In generale sarà necessario realizzare una targhetta con il nome della struttura e i codici identificativi e di esporla all’esterno della struttura. Sottolineo che le disposizioni riportate nell'Articolo 13ter della legge 191 si sommano alle disposizioni esistenti regionali o comunali, quindi le strutture che avevano l'obbligo di esporre all'esterno simboli o loghi, ad esempio il numero di stelle, andranno ad aggiungere il CIN alla targhetta già esistente, chi non aveva obblighi di esposizione, ad esempio gli AAUT gestiti in forma non imprenditoriale, devono realizzare una targhetta che riporti il nome della struttura, eventuale logo se lo desiderano, CIN e codice regionale se presente. Vi pubblico a titolo di esempio il bozzetto di quella realizzata per la nostra casa milanese
Esposizione nelle Pubblicità
Il CIN, così come già era per il Cir o Citra, deve essere obbligatoriamente riportato anche su tutte le pubblicità, i siti e i portali di intermediazione. Le principali OTA come Booking, Airbnb, Expedia e VRBO hanno già predisposto un apposito campo dove inserire i codici. Qualora la vostra struttura fosse presente su siti che non sono predisposti, consiglio di scrivere il codice nel campo del titolo e di chiedere ai portali di adeguarsi.
Sanzioni
Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.
La mancata esposizione del CIN prevede sanzioni 500 a euro 5.000 e la rimozione immediata dell’annuncio irregolare. Le principali Agenzie Turistiche Online hanno già annunciato la sospensione di tutti gli annunci che non saranno in regola entro i termini previsti dalla legge.
Chi è escluso dall’adeguamento?
Le uniche strutture con finalità turistiche che NON devono dotarsi del Codice Identificativo Nazionale sono le Case Religiose di Ospitlità No Profit , qualora il servizio di ospitalità sia offerto a titolo gratuito o a fronte di una donazione volontaria.
Le Finalità della Legge
Il decreto Legge 145/2023 convertito nella Legge 191 /2023 “ … ha tra gli obiettivi primari quello di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità”
oltre alle disposizioni che abbiamo appena enumerato, la nuova normativa prevede disposizioni in materia di sicurezza, particolarmente in riferimento ai dispositivi antincendio e ai rilevatori di gas e monossido di carbonio . Descriverò gli articoli della legge che riguardano questi aspetti nel prossimo articolo di questo blog estintori e rilevatori nella legge 191
Milano
2 min read
Castè
6 min read
3 min read
Varie
7 min read